VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE



PRINCIPALI VANTAGGI:
  • consulenza gratuita per l’avvio della procedura da personale altamente qualificato nelle varie materie
     
  • tempo massimo di durata dell'intera procedura: 3 mesi
     
  • in caso di successo: ottenimento di  un titolo esecutivo
    immediatamente eseguibile
     
  • nel caso di mancato raggiungimento di un accordo: nulla è dovuto all'organismo come "spese di mediazione"


La Mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il Mediatore è la persona esperta, con un titolo qualificato, che svolge la mediazione rimanendo sempre e comunque imparziale. Non emette sentenze, non prende decisioni ma è solo un facilitatore nel raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti.
L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia. La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione delle parti, dell’oggetto e degli importi della pretesa e delle relative ragioni.
Una volta avviata la mediazione, l’organismo, assieme al mediatore organizza il primo incontro nel quale viene spiegata agli invitati la procedura ed i costi di mediazione. 
Solo se nel primo incontro tutte le parti accettano, si passa ad una seconda fase, con uno o più incontri successivi, mirati alla composizione amichevole della controversia. 
Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo nulla è dovuto all'organismo come "spese di mediazione"
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo (raggiunto), che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 
Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e  all’ordine pubblico. 
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme  imperative e dell’ordine pubblico.
Nel caso di mancato accordo il mediatore, se richiesto dalle parti, può formulare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Il tentativo di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di 3 mesi dalla presentazione dell’istanza, prorogabile di altri 3 mesi se richiesto dalle parti.
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti durante la mediazione può essere utilizzata successivamente. Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni eventuale procedimento giudiziario.
costi della mediazione per l’Organismo CNF Mediazione (nel solo caso in cui si raggiungesse un accordo) sono stabiliti da tabelle ministeriali pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, in ogni caso molto più economiche di quelle di un procedimento giudiziario con le relative spese legali. 


Materie per le quali è obbligatorio avviare tentativo di mediazione
D.Lgs 28/2010 e L. 98/2013
  • Responsabilità medica e sanitaria
  • Successioni
  • Locazioni
  • Contratti bancari e finanziari
  • Diffamazione mezzo stampa
  • Diritti reali
  • Condominio
  • Divisioni
  • Patti di famiglia
  • Comodato
  • Affitto di aziende


 
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